Eliminare ogni certezza in due righe. Un breve commento all’art. 1 co. 2 lett. l) del Decreto Liquidità

Il recente Decreto Liquidità ha aperto la possibilità per le nostre imprese di accedere al credito garantito dallo Stato, mediante SACE, società di servizi finanziari del Gruppo CDP.

Il testo contiene tuttavia un passaggio che potrebbe complicare notevolmente questo scenario e avere un rilevante impatto sull’intero processo.

L’art. 1, co. 2 del Decreto lettera l), infatti subordina la garanzia dello Stato a una particolare condizione di natura lavoristica: “l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”.

A mio avviso la formulazione estremamente generica di questa norma è destinata a creare non pochi problemi interpretativi e applicativi di ambito lavoristico, realizzando così più ostacoli di quanti intenda risolverne.

I motivi sono diversi. In primo luogo, non è stato chiarito quando, o secondo quali modalità, l’impresa interessata al credito garantito debba assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali. Allo stato attuale non è possibile escludere nulla, neppure che l’impegno venga assunto contestualmente alla richiesta di finanziamento garantito o, addirittura, in un momento successivo.

La norma, peraltro, neppure indica entro quanto tempo dall’impegno (o dalla richiesta di finanziamento garantito) l’azienda debba formalizzare l’accordo sindacale, così lasciando aperta la possibilità che ciò avvenga anche a distanza di tempo dall’impegno formale. Non è necessario dilungarsi molto per spiegare che già sotto questo profilo il Decreto si presta quantomeno a interpretazioni malevole e comportamenti elusivi.

Il Decreto, o meglio l’Esecutivo, non si è preoccupato neppure di individuare la durata dell’impegno a gestire i livelli occupazionali. Logica imporrebbe di considerare la durata di tale impegno perequata alla durata del finanziamento. A mio parere ciò determinerebbe tuttavia un problema di non poco conto, poiché si tradurrebbe certamente in una limitazione della libertà di iniziativa economica, che verrebbe peraltro estesa per un periodo di tempo lungo e più ampio della fase emergenziale nella quale è stato emanato il Decreto Liquidità.

Esiste, peraltro, un notevole dubbio interpretativo di fondo. Non è chiaro infatti quale sia l’oggetto degli accordi sindacali al cui raggiungimento le imprese interessate al credito garantito debbano impegnarsi. L’espressione utilizzata dal Decreto – gestire i livelli occupazionali – è tra le più aperte e generiche che potessero essere utilizzate, rendendo difficoltoso comprendere a cosa la norma intenda riferirsi e cosa, invece, ne sia escluso.

Gestire i livelli occupazionali è infatti un’espressione che in ambito lavoristico può riportare alle attività più disparate ricomprendendo i licenziamenti, collettivi e individuali, senza escludere però qualsiasi altra attività che produca ugualmente una gestione dei livelli occupazionali senza far ricorso alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

Certo, l’inclusione dei licenziamenti individuali, in questo periodo già ulteriormente limitati dall’art. 46 del Decreto Cura Italia, renderebbe la portata della norma ancor più invasiva e il Decreto ancor più criticabile per le indubbie limitazioni della libertà di iniziativa economica che verrebbero a crearsi.

Un’ultima annotazione: il Decreto non indica le conseguenze ipotizzabili per i licenziamenti disposti dall’azienda in violazione dell’impegno a gestire i livelli occupazionali. Sarebbero nulli per violazioni di legge o “semplicemente” inefficaci? Anche sotto questo aspetto le soluzioni più diverse, al momento, sono tutte ipotizzabili.

Sicuramente diversi aspetti mettono in forte di dubbio l’efficacia della norma che ho commentato. Il Decreto Liquidità contiene al proprio interno un vero e proprio fattore di moltiplicazione delle questioni di ambito lavoristico senza fornirne tuttavia una soluzione.

La norma sarà certamente oggetto di un ampio dibattito, soprattutto in sede contenziosa, e lascerà moltissimo spazio a interpretazioni giudiziali che, giocoforza, la riempiranno di contenuto in maniera non sempre uniforme.

Allo stato, la norma contribuisce alla soluzione del problema della liquidità delle aziende, non senza costringerle, però, a prepararsi a doverne affrontare altri su un diverso tavolo.

Una profonda revisione in sede parlamentare è certamente auspicabile.