Famiglia e scuola, oltre il Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio ha ratificato la possibilità per le aziende di disporre dello smart working in modalità c.d. semplificata e ha permesso ai datori di lavoro di disporre più agevolmente e velocemente di questo strumento senza dover ricorrere alla stipula di accordi individuali con i lavoratori.

Sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che allo stato parrebbe essere individuata al 15 ottobre 2020, le norme consentono al datore di continuare l’utilizzo unilaterale e senza particolari formalismi di tale strumento.

Sino a tale data quindi, i lavoratori potranno mantenere il diritto a lavorare in modalità agevolata svolgendo la propria attività lavorativa da remoto. Tale possibilità, tuttavia, viene riservata a molti, ma non a tutti: il decreto rilancio ha stabilito che il diritto al lavoro da remoto per i genitori/lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni, terminasse il 14 settembre 2020, proprio in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche.

La norma, tuttavia, non chiariva se i lavoratori/genitori avrebbero potuto pretendere di lavorare da remoto anche successivamente a tale data.

A offrire una risposta sul punto è intervenuto il recentissimo d.l. 111/2020 dell’8 settembre 2020, che introduce diverse soluzioni in favore delle le famiglie.

E infatti, l’articolo 5 comma 1 del decreto in oggetto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, in caso di contagio del figlio minore di 14 anni, i genitori/lavoratori potranno tornare al regime del lavoro agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente.

Un’altra soluzione è offerta dal comma 2, con l’opportunità del congedo parentale straordinario laddove la natura dell’attività lavorativa non sia compatibile con il lavoro agile: questo beneficio potrà essere richiesto, alternativamente dai due genitori, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, anche ad ore.

E in questo caso il legislatore ha riconosciuto al genitore/lavoratore la possibilità di percepire un’indennità corrispondente al 50% della sua retribuzione, calcolata secondo i criteri previsti per il congedo di maternità.

Lo smart working si conferma, quindi, ancora una volta come uno strumento di armonizzazione delle esigenze aziendali, da un lato, e di quelle dei lavoratori, dall’altro.